Guardia Episcopale
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Fortezza della Guardia Episcopale nei Regni Rinascimentali
 
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 La Guardia Episcopale: Capitolo I

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Alessandro III Giarru




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MessaggioTitolo: La Guardia Episcopale: Capitolo I   La Guardia Episcopale: Capitolo I Icon_minitimeMer Nov 25, 2009 6:34 pm

Citazione :
VI – La Guardia Episcopale

Capitolo I: Prologo:
La Guardia Episcopale ha per postulato quello di difendere i precetti di Aristotele e della Fede, la Chiesa Aristotelica e i suoi rappresentanti.
Esiste anche per far mantenere e regnare la giustizia, la pace e la fede aristotelica sui Regni.
È parte integrante delle Sante Armate dirette dal Cardinale Conestabile di Roma.
Per questi fatti, è sottoposta esclusivamente all’autorità atemporale di Roma e del Santo Padre il Papa Eugène V.
Di conseguenza, ogni membro della Guardia Episcopale si adopererà unicamente a questo postulato.

Articolo 1.1: L'essenza spirituale del Postulato della Guardia Episcopale.
Una Guardia Episcopale ha il suo primo dovere nei confronti della Chiesa Aristotelica e deve difenderla, così come i suoi precetti e i suoi valori secondo Aristotele e il Libro delle Virtù.
Riconosce, rispetta ed è fedele alla Chiesa Aristotelica.
Riconosce, rispetta, crede, applica e fa applicare ciò che è contenuto nel dogma aristotelico.
Deve essere un fervente Aristotelico e non deve mai rimettere in causa la supremazia del Papato su qualsiasi altra corona.
Deve essere battezzato.

Articolo 1.2: L’essenza militare del Postulato della Guardia Episcopale.
L'azione è definita dal Diritto Canonico del Vidame, essendo quest’ultimo il mandante di ogni azione della Guardia. Da sapere:
Come funzione principale, di proteggere i luoghi di culto della provincia che ha in carico, di proteggerne i chierici che vi si trovano così come i fedeli rifugiato in seno alle chiese;
Potrà essere di rinforzo a una scorta richiesta dal suo Vidame anche se questa si effettua al di fuori della sua diocesi o provincia.
In caso di mobilitazione decretata nella sua provincia da parte delle Sante Armate, potrà essere messo a disposizione della detta Congregazione.
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Alessandro III Giarru




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MessaggioTitolo: Capitolo II   La Guardia Episcopale: Capitolo I Icon_minitimeMer Nov 25, 2009 6:39 pm

Citazione :
Capitolo II: Precetti della Guardia Episcopale:

Articolo 2.1: I dodici comandamenti che guidano la vita della Guardia Episcopale

1) Adorerai e amerai perfettamente un solo Dio.
2) Rispetterai il Suo Santo Nome, rifuggendo dalla blasfemia e dalla falsa testimonianza.
3) Osserverai il giorno del Signore, servendo Dio devotamente Dio.
4) Onorerai il padre e la madre, così come i tuoi superiori.
5) Eviterai l’omicidio e lo scandalo, così come l’odio e la collera.
6) Osserverai scrupolosamente la purezza nei tuoi atti.
7) Non prenderai né tratterrai il bene d’altri.
8 ) Bandirai la maldicenza e la menzogna.
9) Veglierai a restare interamente puro in pensieri e desideri.
10) Non agognerai il bene d’altri per averlo disonestamente.
11) Fede e Ragione ti faranno contemporaneamente da guida12) Loderai Solo Aristotele e Christos, eviterai i falsi profeti.

Articolo 2.2: Il Codice particolare di condotta della Guardia Episcopale.
La Guardia Episcopale deve sempre tenere a mente e deve sempre rispettare i dodici comandamenti.
Deve sempre agire nello spirito e nel rispetto del suo giuramento e della fede aristotelica.
Deve credere ciò che la Chiesa insegna e deve applicare le sue direttive per mezzo della sua gerarchia.
Deve pentirsi di tutte le proprie debolezze e difendersi contro di esse.
Deve assolvere a tutti i suoi compiti verso la Chiesa Aristotelica e verso i suoi rappresentanti.
Non deve mai mentire e deve sempre mantenere la parola data.
Deve restare fermo e affrontare l’avversità senza scoraggiarsi.
Deve dare prova di coraggio, di ardimento e di generosità.
Non deve mai comportarsi con vigliaccheria o slealtà.
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Alessandro III Giarru




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MessaggioTitolo: Capitolo III   La Guardia Episcopale: Capitolo I Icon_minitimeMer Nov 25, 2009 6:41 pm

Citazione :
Capitolo III : Del reclutamento e dell’integrazione in seno alla Guardia Episcopale

Articolo 3.1 : Condizioni di reclutamento
- Ogni uomo o donna aristotelico/a e battezzato/a può essere postulante.
- Ogni postulante dovrà presentarsi al Castello, iscrivendovi il suo vero vero nome nei Regni o nello SRING e senza usare alcun artificio malefico mirato a dissimularlo.
Inoltre:
- Lui o lei non dovrà essere inserito come membro/a di un’organizzazione eterodossa, segreta o criminale.
- Lui o lei non dovrà essere stato indagato/a o bollato/a come criminale.
- Lui o lei avrà la possibilità di far parte di un OMR riconosciuto dalla Chiesa; il Vidame veglierà affinché l’integrità della Guardia sia rispettata.
- Lui o lei dovrà essere residente nella città (da almeno 3 mesi o essere di preferenza nato in questa città) dove sarà impegnato.
Non possono pretendere di entrare nella Guardia:
- I fedeli facenti parte di un’organizzazione militare non collegata alle Sante Armate.
- I fedeli facenti parte di un Consiglio Ducale/Principale, salvo per il posto di Portavoce.

Articolo 3.2: Procedura di reclutamento.
I postulanti dovranno presentarsi al ponte levatoio del Castello, per avervi accesso.
Una volta registrata la domanda, i postulanti dovranno quindi lasciare un messaggio all’ingresso per presentarsi, dare la loro motivazione e rispondere alle domande del Prefetto:
- Quali sono le Vostre motivazioni?
- Giurate d’essere attivo al Castello?
- Siete già membro di gilde o partiti politici (eccetto che di Cooperative di Mercanti)?
- Siete già membro di un corpo militare o di un OMR?
- Sareste pronto a lasciarli per unirVi a noi?
- Occupate attualmente o in un prossimo futuro delle funzioni o delle cariche?
- Avete occupato delle funzioni o delle cariche?
- Siete stato perseguito dalla giustizia di un Regno o di un Ducato? Se sì, perché?
- Avete letto la Carta e i nostri precetti?
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MessaggioTitolo: Capitolo IV   La Guardia Episcopale: Capitolo I Icon_minitimeMer Nov 25, 2009 6:43 pm

Citazione :
Capitolo IV: Della formazione delle guardie episcopali
Per via della sua funzione e delle sue assegnazioni, la Guardia Episcopale beneficia di una formazione.
La recluta dovrà passare un mese all’interno di una caserma della Guardia Pontificia Romana per seguire il suo allenamento.
La formazione si svolgerà in due fasi distinte: la formazione teorica e la formazione pratica. Le due fasi durano entrambe 15 giorni.
La recluta potrà essere interrogata, e le potrà essere assegnato un voto, in qualsiasi momento, da un istruttore papale al momento della formazione, durante la quale potrà ricevere delle interrogazioni valutate con voti.
I voti andranno da 0 a 20, con 20 come miglior voto.
Il fatto di essere presente in una delle caserme della Guardia Pontificia Romana non dà alcun diritto alla Guardia Allieva. Non appartiene ad alcun corpo della Guardia Pontificia Romana, e solo le più meritevoli delle Guardie Allieve potranno compiere alcuni compiti subalterni per conto di questa (la GPR) con l’assenso diretto del proprio ufficiale superiore.

Articolo 4.1: Formazione teorico-religiosa
- Apprendimento religioso del Dogma Aristotelico che è affisso nella Caserma Papale.
- Comprensione della Religione Aristotelica.
- Lettura del Diritto Canonico
- Assimilazione dei valori aristotelici.

Articolo 4.2: Formazione pratica, fisica e militare
- La padronanza perfetta del linguaggio e del RP.
- Apprendimento del maneggio delle armi.
- Allenamenti sul terreno (duello-simulazione RP battaglia)

Articolo 4.3: Della verifica del sapere acquisito dalle formazioni:
La padronanza perfetta del linguaggio sarà valutata durante tutta la formazione della recluta.
Durante tutta la fase di formazione pratica, fisica e militare, la recluta potrà essere interrogata sulle sue conoscenze teoriche e potrà essere valutata se l’istruttore papale della recluta lo ritiene opportuno.
Sarà valutata durante i combattimenti (duello-simulazione RP battaglia)
I voti andranno da 0 a 20, con 20 come miglior voto.
Nota: durante tutta la durata della formazione, il Prefetto dei Vidami possiede un diritto di veto su ogni decisione presa dagli istruttori della Guardia Pontificia Romana o sulla decisione finale del luogotenente episcopale interessato dalla formazione della recluta.

Articolo 4.4: Della disciplina durante la formazione
Durante questo periodo, la recluta si impegnerà a passare in caserma almeno una volta al giorno, pena il ricevimento di una nota di biasimo dai suoi istruttori.
Due note di biasimo generano una pena di detenzione. Se questo avvenimento si rinnova per due volte, gli istruttori papali possono depositare una domanda di licenziamento della Guardia Allieva.

Articolo 4.5: Visita medica
La recluta dovrà passare una visita medica durante la quale riceverà un’ispezione totale delle sue capacità fisiche. Il medico in carica dell’auscultazione dovrà presentare un rapporto scritto al corpo degli istruttori papali. Quest’ultimo inserirà una nota nel fascicolo.

Articolo 4.6: Dell'integrazione definitiva
Dopo questa formazione, gli istruttori della Guardia Pontificia Romana dovranno consegnare un fascicolo completo ai rappresentanti della Guardia Episcopale con parere favorevole o contrario.
La decisione finale spetta al luogotenente episcopale della regione della recluta, dopo approvazione del suo Vidame. Il Prefetto dei Vidami conserva il suo diritto di veto per quanto riguarda l’accettazione definitiva della Guardia Allieva.
La Guardia Allieva così integrata sarà Guardia Episcopale.
Dovrà allora prestare giuramento:

Io giuro di servire con onore e lealtà la Chiesa,
di essere al servizio della Guardia Episcopale, dei miei superiori e di Roma.
Accetto e comprendo la supremazia del mio impegno verso l’Altissimo e le Sue Sante Istituzioni in rapporto ai poteri temporali.
Giuro di proteggere la Chiesa, i suoi chierici, i suoi beni e i suoi luoghi di culto.
Giuro di rispettare il Dogma e il Diritto Canonico.
Giuro di servire al mio meglio la causa e gli ideali, vivendo nel rispetto dei Libro delle Virtù.
Per questo giuramento, divento e resterò membro della Guardia Episcopale. E giuro di essere attivo all’interno della Guardia Provinciale che integro.
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Alessandro III Giarru




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MessaggioTitolo: Capitolo V   La Guardia Episcopale: Capitolo I Icon_minitimeMer Nov 25, 2009 6:46 pm

Citazione :
Capitolo V: Della gerarchia della Guardia Episcopale:
La Guardia Episcopale è sottoposta a gerarchia.
È composta come segue:
- Di Alti Dignitari
- Di Dignitari
- Del Corpo di Guardia

Articolo 5.1: Degli Alti Dignitari
Rappresentano l’alta autorità della Guardia Episcopale e vegliano al suo buon funzionamento nel suo insieme.

Del Prefetto dei Vidami:
È l’autorità superiore e diretta dell’insieme dei Vidami.
Il Prefetto dei Vidami è un militare della Chiesa che rappresenta e dirige la Guardia Episcopale nella sua totalità, dalle Guardie Episcopali di ogni provincia ecclesiastica alla prestigiosa Guardia Pontificia Romana. Vedere l’Allegato I del Diritto Canonico del Prefetto dei Vidami.

Del Prefetto Aggiunto:
Il Prefetto Aggiunto è un militare della Chiesa. Fa da vice al Prefetto dei Vidami e lo sostituisce durante le sue assenze o i suoi obblighi. Vedere l’Allegato I del Diritto Canonico del Prefetto dei Vidami.
Presiede la Camera dei Vidami.

Del Primo Maresciallo:
Ufficiale superiore, può esercitare in parallelo la funzione di Vidame.
Supervisiona il mantenimento operativo, l’istruzione militare e gli istruttori della Guardia Pontificia Romana.
Inoltre, è incaricato del mantenimento dello stato generale della Guardia.

Del Primo Magistrato:
Ufficiale superiore, può esercitare in parallelo la funzione di Vidame.
È incaricato della disciplina, del rispetto dei regolamenti, così come del rispetto delle sanzioni disciplinari prese dal Prefetto dei Vidami, dal Consiglio della Guardia Episcopale o dall’Alto Consiglio delle Sante Armate.

Del Primo Cappellano:
Ufficiale Superiore, dev’essere lui stesso cappellano. Può appartenere a un OMR o a un Ordine Monastico.
Ha in carica la spiritualità della Guardia.
Supervisiona gli Elemosinieri di ogni Guardia Episcopale Provinciale.

Del Primo Intendente:
Ufficiale superiore, può esercitare in parallelo la funzione di Vidame o di Capitano Episcopale.
Ha in carica l’equipaggiamento, l’allenamento e l’intendenza della Guardia in tempi di pace come in tempi di guerra.

Del Commendatore della Guardia Pontificia Romana:
Assimilato Ufficiale Superiore, per la sua posizione specifica e prestigiosa, dirige la Guardia Pontificia Romana.
Assume la maggior parte del compito del Vidame di Roma, in concomitanza con il Prefetto dei Vidami.

Articolo 5.2: Dei Dignitari
Sono i garanti della rappresentatività militare della Chiesa nelle province.

Dei Vidami:
Ufficiale, il Vidame è il capo militare di una provincia religiosa.
Vedere l’Allegato II del Diritto Canonico dei Vidami.
Può appartenere a un OMR.
Ha per funzione principale, quella di render sicuri i luoghi di culto della provincia dove è in carica, di proteggere i chierici che vi si trovano così come dei fedeli che si trovano dentro alle chiese.
Ha l’autorità per reclutare dei fedeli battezzati, che entreranno nella Guardia Episcopale della sua provincia.
Per coordinare le azioni che coinvolgano più provincia religiose, compongono la Camera dei Vidami sotto l’autorità del Prefetto Aggiunto.

Del Capitano Episcopale:
Ufficiale, ha la funzione di fare da vice del Vidame nella sua provincia religiosa, e sostituisce il Vidame in assenza dello stesso.
È designato tra i luogotenenti della diocesi. È promosso al grado di Capitano Episcopale; ciononostante conserva in parallelo le sue funzioni di luogotenente diocesano.

Del Luogotenente Diocesano:
Ufficiale responsabile di una diocesi, gestisce i Maggiori messi sotto la sua responsabilità.
Informa il suo Vidame della situazione della diocesi di cui è incaricato.
Deve risiedere nella capitale diocesana.
Gestisce le richieste di scorte e le scorte dei chierici della Chiesa. Allo stesso modo, potrà rinforzare una scorta intra o extra moenia della sua diocesi o della sua provincia su richiesta del suo Vidame.
È responsabile dell’integrità fisica della Cattedrale della sua diocesi.

Articolo 5.2: Del Corpo di Guardia
Perno portante della Guardia Episcopale, il Corpo di Guardia assicura la presenza relativa alla sicurezza quotidiana della Chiesa in ogni città e villaggio delle province.

Del Maggiore:
Sottufficiale superiore, è responsabile della città dove risiede.
Esercita e fa esercitare dai suoi uomini di rango una sorveglianza passiva dei luoghi di culto della sua città, così come dei chierici e credenti, e ne renderà conto regolarmente alla propria gerarchia.
Potrà rinforzare o far rinforzare dai suoi uomini di rango una scorta intra o extra moenia della sua diocesi o della sua provincia su domanda del proprio Vidame o del proprio Luogotenente.
Può rimpiazzare il suo Luogotenente alla fine del suo mandato, in caso di assenza di quest’ultimo e su domanda del proprio Vidame.

Del Sergente:
Sottufficiale subalterno, esercita una sorveglianza passiva dei luoghi di culto della propria città, così come dei chierici e dei credenti sotto l’autorità del proprio Maggiore o del proprio Luogotenente (per la capitale) e ne renderà conto regolarmente alla propria gerarchia.
Potrà rinforzare una scorta intra o extra moenia della sua diocesi o della sua provincia su richiesta della propria gerarchia.
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MessaggioTitolo: Capitolo VI   La Guardia Episcopale: Capitolo I Icon_minitimeMer Nov 25, 2009 6:49 pm

Citazione :
Capitolo VI: Del Consiglio della Guardia Episcopale

Dal momento che la Guardia Episcopale ha come postulato e vocazione la protezione militare temporale della Chiesa Aristotelica, in virtù del Capitolo I della presente Carta, la stessa deve avere un funzionamento simile ad un OMR, ed essere conseguentemente diretta da un consiglio.

Articolo 6.0: Della composizione del Consiglio della Guardia Episcopale:
Il Consiglio è composto dagli Alti Dignitari:
- il Prefetto dei Vidami
- il Prefetto Aggiunto
- il Primo Maresciallo
- il Primo Magistrato
- il Primo Elemosiniere
- il Primo Intendente
- il Commendatore della Guardia Pontificia Romana

Tutti i membri del Consiglio dovranno scegliere un supplente che li rimpiazzerà in tutto in caso di assenza, compreso in caso di votazioni del Consiglio.
Questi supplenti dovranno presentare un profilo conforme alle particolarità degli Alti Dignitari che possono essere chiamati a rimpiazzare, ed essere debitamente autorizzati dal Prefetto dei Vidami nella loro funzione di supplenti.
Ogni membro del Consiglio è tenuto ad assistere regolarmente alle riunioni del detto Consiglio, a costo di ricevere sanzioni in caso di mancanza.

Articolo 6.1: Della posizione del Consiglio
Il Consiglio rappresenta l’alta autorità dirigente della Guardia Episcopale, sia verso i propri membri, sia verso le Sante Armate in tempi di pace.

Articolo 6.2: Delle competenze del Consiglio in tempi di Pace
Di fatto, le sue attribuzioni si estenderanno in tutti gli ambiti necessari alla buona organizzazione, alla buona tenuta morale e fisica e alla buona gestione temporale della Guardia, affinché resti operativa e reattiva in ogni circostanza.
Di fatto, tutte le decisioni che si riferiscano alla vita detta ordinaria saranno prese dal Consiglio della Guardia Episcopale. Ciononostante, il Cardinale Conestabile disporrà del diritto di decreto e di emendamento se lo ritiene necessario.

Articolo 6.3: Delle competenze del Consiglio in tempo di guerra
Di fatto, in tempo di guerra, il Consiglio si metterà automaticamente sotto la diretta autorità del Cardinale Conestabile delle Sante Armate o del suo supplente in caso di assenza.
Il Consiglio non potrà prendere decisioni senza consiglio e accordo del Cardinale Conestabile o dell’Alto Consiglio delle Sante Armate.
Il Consiglio dovrà seguire senza restrizione alcuna le direttive date dal Cardinale Conestabile o dall’Alto Consiglio, sotto pena di scioglimento immediato e di procedimento verso i suoi membri per Tradimento o Alto Tradimento.
In caso di scioglimento del Consiglio, la Guardia Episcopale sarà rappresentata dal Cavaliere Senatore.

Articolo 6.4: Delle decisioni e dei voti in seno al Consiglio
Le decisioni dette ordinarie per il buon andamento della Guardia Episcopale dovranno essere prese dopo una votazione all’interno del Consiglio.
Le votazioni dovranno durare 48 ore per una domanda o una decisione non urgente, e 24 ore per una decisione urgente.
Nei Consigli che contano 7 membri, 4 voti saranno necessari perché una decisione sia accettata. Spetta al Prefetto dei Vidami definire l’importanza e la qualificazione della votazione.
I voti in seno al Consiglio si effettuano nel modo seguente:
- se la votazione riguarda una modifica o un emendamento riguardante la presente Carta, la decisione dovrà esser presa con la maggioranza dei due terzi (ossia in teoria con 5 voti su 7) e sottomessa al veto del Cardinale Conestabile di Roma.
- se la votazione riguarda una decisione contestata su un’azione di giustizia maggiore riguardante lo status di un membro della Guardia, decisione presa dal Prefetto dei Vidami o dal Prefetto Aggiunto in assenza del primo (destituzione, esclusione, retrocessione di grado), la decisione dev’essere presa all’unanimità, ossia con 7 voti su 7 votanti.
- se la votazione riguarda una decisione minore ordinaria, può essere presa con la maggioranza relativa di 4 voti su 7 votanti.
In caso di assenza, la votazione non prenderà in conto le voci mancanti.
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MessaggioTitolo: Capitolo VII   La Guardia Episcopale: Capitolo I Icon_minitimeMer Nov 25, 2009 6:50 pm

Citazione :
Capitolo VII: Della Camera dei Vidami

La Camera dei Vidami è in sostanza il consiglio collegiale dei vidami.

Articolo 7.1: Della posizione della Camera
La Camera dei Vidami rappresenta un organismo costituzionale della Guardia Episcopale, sia verso i propri membri, sia della propria posizione di fronte al Prefetto dei Vidami e al Consiglio della Guardia Episcopale.

Articolo 7.2: Delle competenze della Camera
La Camera dei Vidami non possiede potere decisionale.
È di fatto un’istituzione di comunicazione e di relazione tra tutti i Vidami delle province religiose e del Prefetto dei Vidami, così come del suo Aggiunto.
Discute al suo interno delle questioni sollevate dai suoi membri e ne porta a conoscenza il Prefetto dei Vidami attraverso un quaderno delle lamentele.
Può, attraverso il detto quaderno, presentare proposte al Prefetto dei Vidami, che le riferirà al Consiglio della Guardia; proposte che riguardano il miglioramento della vita detta ordinaria della Guardia Episcopale Provinciale.
A titolo consultativo, l’Alto Consiglio delle Sante Armate e la Curia hanno accesso alla Camera dei Vidami.
Un Cavaliere Prefetto sarà nominato dalla Guardia Episcopale e avrà accesso alla Camera dei Vidami per far da tramite con il Consiglio dei Cavalieri d’Isenduil.

Articolo 7.3: Dei rapporti con il Prefetto dei Vidami
La Camera dei Vidami designerà uno dei suoi pari per essere il portavoce della stessa presso il Prefetto dei Vidami.
Il portavoce sarà depositario del quaderno delle lamentele e lo terrà aggiornato.
Egli informerà la Camera dei Vidami delle decisioni prese dal Prefetto dei Vidami riguardo alle domande della stessa (Camera).
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MessaggioTitolo: Capitolo VIII   La Guardia Episcopale: Capitolo I Icon_minitimeMer Nov 25, 2009 6:52 pm

Citazione :
Capitolo VIII: Della disciplina presso la Guardia Episcopale
Il rispetto della disciplina è una necessità per il buon funzionamento interno, e per la vita detta ordinaria della Guardia Episcopale.
Ogni mancamento alla disciplina porterà il membro incriminato della Guardia ad essere sanzionato.

Articolo 8.1: Colpe minori
- Mancato rispetto della presente Carta
- Mancato rispetto della gerarchia
- Mancata esecuzione di un ordine ricevuto dai superiori in tempi di pace
- Rifiuto di ottemperare a una decisione dei propri superiori in tempi di pace

La lista non è esaustiva e non raggruppa che qualche esempio.

Articolo 8.2: Colpe maggiori
- Rifiuto di eseguire un ordine ricevuto dai propri superiori in tempo di guerra
- Rifiuto di ottemperare a una decisione dei propri superiori in tempi di guerra
- Diserzione dal proprio posto in tempi di pace
- Diserzione dal proprio posto in tempi di guerra
- Fallimento della missione ricevuta con pretesto fallace in tempi di pace
- Fallimento della missione ricevuta con pretesto fallace in tempi di guerra

La lista non è esaustiva e non raggruppa che qualche esempio.

Articolo 8.3: Delle sanzioni in cui si incorre
Di fatto, la tabella delle sanzioni si riassume nel modo descritto come segue.

8.3.1 Sanzioni per colpa minore:
- Ammonimento
- Porto di un’insegna di penitenza
- Penitenza
- Espulsione temporanea

8.3.2 Sanzione per colpa maggiore:

- Retrocessione di grado
- Espulsione definitiva
- Scomunica

Articolo 8.4 : Della decisione delle sanzioni
Le sanzioni saranno decise dalla Camera Disciplinare.
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MessaggioTitolo: Capitolo IX   La Guardia Episcopale: Capitolo I Icon_minitimeMer Nov 25, 2009 6:54 pm

Citazione :
Capitolo IX: Della Camera Disciplinare della Guardia
Essa sarà composta da Alti Dignitari, dal Prefetto dei Vidami e da un Cardinale (in caso di colpa maggiore).

Articolo 9.1: Del suo ruolo
Di fatto, la Camera Disciplinare si riunirà per rendere giustizia interna e temporale nei confronti della Guardia Incriminata in base agli articoli 8.1 e 8.2.

Articolo 9.2: Della sua composizione
La Camera Disciplinare sarà composta dagli Alti Dignitari e dal Prefetto dei Vidami per le colpe minori.
La Camera Disciplinare sarà composta dagli Alti Dignitari, dal Prefetto dei Vidami e da un Cardinale per le colpe maggiori.

Articolo 9.3: Delle sanzioni prese
Le sanzioni saranno decise per mezzo di votazione con maggioranza relativa dei membri presenti attivi della Camera Disciplinare per le colpe minori. Ciononostante, un Vidame può decidere alcune sanzioni autonomamente, come i suoi ufficiali, verso un membro di rango inferiore per delle colpe leggere, dopo averne informato il Prefetto dei Vidami attraverso la Camera dei Vidami .
Spetterà all’imputato di appellarsi alla Camera Disciplinare, con il rischio di vedere la propria sanzione aggravata in caso di domanda ingiustificata.
Spetta al Vidame di presentare appello alla Camera Disciplinare per sanzionare un membro di rango inferiore per una colpa maggiore. Le sanzioni saranno decise per mezzo di votazione con maggioranza assoluta dei membri presenti attivi della Camera Disciplinare per le colpe maggiori.

Articolo 9.4: Dell’applicazione delle sanzioni

Dal momento in cui la sanzione è votata dalla Camera Disciplinare, la messa in atto della stessa (sanzione) sarà effettiva dopo convalida del Prefetto dei Vidami per le sanzioni relative alle colpe minori, e dopo convalida del Cardinale per le sanzioni relative alle colpe maggiori.
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