Alessandro III Giarru
Messaggi : 77 Data di iscrizione : 30.10.09
Feuille de personnage Forza: (255/255) Arma: Spada
| Titolo: Il Prefetto dei Vidami Mer Nov 25, 2009 6:32 pm | |
| - Citazione :
- IV – Il Prefetto dei Vidami
Definizione: 1.1 Il Prefetto dei Vidami è l’autorità superiore e dirige l’insieme dei Vidami. 1.2 Il Prefetto dei Vidami è un militare che rappresenta la Chiesa e dirige la Guardia Episcopale nella sua unitarietà: dalle Guardie Episcopali di ogni Provincia ecclesiastica alla prestigiosa Guardia Pontificia Romana. Deve agire nobilmente e saggiamente. Il suo dovere è quello di dare una immagine positiva della Chiesa Aristotelica e della Guardia Episcopale. Deve assicurarsi della lealtà, dell’efficacia e del morale dei suoi subordinati.
Della Nomina: 2.1 Ogni fedele Aristotelico può diventare Prefetto dei Vidami se non è soggetto a una interdizione. 2.2 Il postulante dovrà in ogni modo soddisfare le seguenti condizioni: - essere stato al servizio della Chiesa da oltre sei mesi - avere un’esperienza militare rilevante - aver conseguito efficacemente delle missioni di comando - avere tre lettere di raccomandazione da Prelati della Chiesa - essere pronto a pronunciare i voti di monaco-soldato 2.2 Il postulante dovrà superare un colloquio presso l’Alto Consiglio delle Sante Armate, così come un colloquio privato presso il Cardinale Conestabile. 2.3 La Congregazione dell’Inquisizione dovrà indagare sul postulante e potrà opporsi alla sua nomina in caso di mancanza all’etica e al rispetto del dogma. 2.4 Il Consiglio dei Cavalieri d'Isenduil potrà opporsi alla candidatura del postulante motivando le sue ragioni attraverso un rapporto al Cardinale Connestabile di Roma. 2.5 Il Postulante, con l’accordo dell’Alto Consiglio delle Sante Armate, sarà accettato tramite una votazione della Curia per prendere le funzioni di Prefetto dei Vidami senza investirsi di attributi e gradi. 2.6 Il Prefetto novizio sarà messo alla prova durante un periodo probatorio di almeno tre mesi; il tempo passato col grado di Vidame potrà essere diminuito di un minimo. 2.7 Il Cardinale Conestabile di Roma valuterà il Prefetto novizio. 2.8 La convalida finale al grado di Prefetto dei Vidami può essere oggetto di votazione della Curia, a discrezione di quest'ultima. Altrimenti spetta al Cardinale Conestabile di Roma di prendere la decisione finale. Una volta convalidata la nomina, la Congregazione delle Sante Armate produrrà l'atto ufficiale "patente di nobiltà" all'Araldo del Clero che lo registrerà all’interno dell’Araldica nel momento in cui il Prefetto dei Vidami avrà prestato il suo giuramento di vassallaggio a Sua Santità il Papa e alla Curia. 2.9 Una volta stabilita la patente di nobiltà, il Cardinale Conestabile di Roma procederà alla cerimonia, convalidando davanti a Dio l’impegno del Prefetto dei Vidami; durante la celebrazione, egli pronuncerà il suo giuramento di impegno verso la Chiesa e i suoi voti di monaco-soldato. 2.10 Ogni sei mesi, il Cardinale Conestabile di Roma presenterà alla Curia un rapporto concernente l’attività del Prefetto dei Vidami. Il rapporto dovrà riassumere l’azione di costui e vi sarà l’opinione del Cardinale per quanto riguarda il suo impegno e la sua efficacia per l’incarico. Il Santo Collegio prenderà atto e convaliderà o meno il rapporto, rinnovando o meno la continuità del servizio del Prefetto dei Vidami. In caso di non rinnovo, il Prefetto dei Vidami dovrà assicurare le sue funzioni fino alla scelta del suo sostituto.
Della revoca: 3.1 Su richiesta del Cardinale Conestabile di Roma, la Curia e l'Alto Consiglio delle Sante Armate avvieranno una votazione distinta con lo scopo di destituire il Prefetto dei Vidami. Entrambe le votazioni dovranno avere la maggioranza. 3.2 Il Conestabile di Roma ha autorità, se lo ritiene opportuno, di revocare un Prefetto dei Vidami novizio senza l’accordo delle altre parti o di metterla in pratica. 3.3 A seconda della grave mancanza, che avrebbe portato alla revoca, il Prefetto dei Vidami o il Prefetto Novizio potrà vedersi infliggere una sanzione definita dall’Alto Consiglio delle Sante Armate. 3.4 In caso di grave mancanza, spetterà alla Santa Congregazione dell’Inquisizione di incaricarsi del fascicolo. 3.5 La revoca o le dimissioni non rompono i voti pronunciati dal Prefetto dei Vidami.
Della Funzione del Prefetto dei Vidami: 4.1 Il Prefetto dei Vidami ha per funzione principale di dirigere e inquadrare la Guardia Episcopale nel suo insieme. 4.2 Il Prefetto dei Vidami dirige e inquadra le procedure di reclutamento concernenti i Vidami. 4.3 Il Prefetto dei Vidami presiede al Consiglio dei Vidami. 4.4 Il Prefetto dei Vidami ha ogni autorità sui suoi subordinati, ossia di tutta la Guardia Episcopale. Può promuovere o retrocedere qualsiasi membro di tutta la Guardia Episcopale, con o senza il parere del Vidame interessato. 4.5 Il Prefetto dei Vidami è per mancanza il Vidame di ogni Provincia, a meno che questa sia provvista di un Vidame o di un Aspirante Vidame. 4.6 Il Prefetto dei Vidami ha l’ufficio e le funzioni di Vidame di Roma e degli Stati Pontifici. Di fatto, è il governatore militare di Roma e della sua provincia religiosa. 4.7 Sotto gli ordini del Cardinale Conestabile, deve mettere in sicurezza ed assicurare la difesa di Roma, dei suoi luoghi di culto, delle istituzioni pontificie, di proteggerne i chierici presenti come dei fedeli che vi abitano. 4.8 Il Prefetto dei Vidami ha l’autorità per reclutare dei fedeli già messi alla prova che entreranno direttamente come Guardie Episcopali provinciali o potranno essere sottoposti alla formazione per integrare la Guardia Pontificia Romana. Dovrà tenere aggiornato un registro preciso dei membri di quest’ultima, assistito dal suo Capitano, registro che sottoporrà mensilmente al Cardinale Conestabile di Roma. 4.9 In qualità di governatore militare di Roma, il Prefetto dei Vidami deve e ha il diritto di conoscere i membri degli OMR e degli Ordini Aristotelici presenti sui territori degli Stati Pontifici, per poter rispondere in ogni circostanza ad una minaccia o ad una richiesta da parte della Curia o del Cardinale Conestabile di Roma. 4.10 Ogni membro delle Sante Armate, a meno di un ordine di missione debitamente compilato dal Gran Maestro del suo Ordine, si trova sotto al Comando del Prefetto dei Vidami per il tempo del suo soggiorno a Roma. 4.11 In qualità di governatore militare, il Prefetto dei Vidami è responsabile delle diverse scorte sui territori degli Stati Pontifici, che siano svolte dalla Guardia Pontificia Romana, da un OMR o dalla Guardia Episcopale. Deve assicurarsi del loro seguito, del loro buon svolgimento e può domandare il concorso di ogni membro delle Sante Armate conformemente all’articolo 4.10. 4.12 Il Prefetto dei Vidami è incaricato della sicurezza urbana di Roma e ha ogni autorità per far assicurare la tranquillità pubblica e il mantenimento della pace. 4.13 Il Prefetto dei Vidami è Ufficiale di diritto di Roma e delle sue province. Ha ugualmente come incarico – nel quadro delle Ufficialità – di verificare l’esecuzione delle pene pronunciate. 4.14 In caso di Mobilitazione decretata a Roma o nelle sue province o ancora decretata dalla Congregazione delle Sante Armate, il Prefetto dei Vidami dovrà mettere a disposizione della suddetta Congregazione le truppe sotto il suo comando. 4.15 Se la Santa Chiesa Aristotelica chiede ai fedeli di prenderne la croce, il Prefetto dei Vidami dovrà rispondere all’appello del Sacro Collegio mettendo a disposizione della Crociata la totalità delle sue risorse umane e materiali e dovrà assicurare la coordinazione dei differenti Vidami implicati così come quella delle diverse Guardie Episcopali provinciali. 4.16 Il Prefetto dei Vidami è sottoposto alle stesse regole del Vidame (art. 4.9 del Diritto Canonico sul Vidame) e non dovrà interferire nelle prerogative dei conti/duchi e del loro consiglio. Allo stesso modo, gli sono interdetti i posti in seno al consiglio del Ducato e della Contea, eccetto il posto di portavoce. 4.17 Il Prefetto dei Vidami deve obbedienza alla sua scala gerarchica. È posto sotto gli ordini diretti del Conestabile di Roma e della Curia. 4.18 Il Prefetto dei Vidami dovrà assicurarsi della collaborazione dei propri Vidami con il loro rispettivo Arcivescovo affinché lavorino di concerto con lui e rispondere al meglio alle sue richieste nell’ambito della sicurezza militare. Allo stesso modo, dovrà assicurarsi che gli Arcivescovi collaborino con il proprio rispettivo Vidame, e lo lascino agire per quanto riguarda gli ordini affidati alla Guardia e al Vidame. In caso di mancanza del Vidame, spetta al Prefetto dei Vidami di riprenderlo o di infliggere una sanzione. In caso di mancanza dell’Arcivescovo, il Prefetto dei Vidami dovrà informare il Cardinale Conestabile di Roma.
Delle Caratteristiche all’interno dell’araldica: 5.1 Il Prefetto dei Vidami prende anche l’appellativo. Ha libertà di movimento e mantiene il titolo ovunque vada. L’appellativo d’uso da dargli è Monsignore. 5.2 L’attributo del Prefetto dei Vidami è la seguente corona: 5.3 Il Prefetto dei Vidami non è considerato come un chierico ma come un militare della Chiesa. Questa carica è considerata come una carica primaria e sottomessa alle stesse interdizioni di accumulo. Può tuttavia cumularlo con altri titoli laici (conte, duca, ecc.), a patto che ciò non nuoccia alla sua funzione. 5.4 Della blasonatura: 5.4.1 Il blasone e la corona del Prefetto dei Vidami prevalgono sugli altri titoli del suo detentore. 5.4.2 Il Prefetto dei Vidami non dovrà inalberare che la corona del Prefetto dei Vidami. 5.4.3 Il Prefetto dei Vidami nobile userà le sue armi personali; se è plebeo, si farà fare la blasonatura. 5.4.4 Il blasone della Guardia Episcopale dovrà obbligatoriamente apparire sopra il tutto senza divisione supplementare. 5.4.5 Queste armi non saranno portate dal Prefetto novizio. 5.4.6 La corona non sarà portata dal Prefetto novizio. 5.5 Il posto di Prefetto dei Vidami non ha alcun ruolo gerarchico sul resto della nobiltà. 5.6 Il titolo non è né cedibile, né trasmissibile, e si perde immediatamente nel momento del ritiro dal posto e dalla funzione.
Del Prefetto dei Vidami membro di un OMR: 6.1 Il membro di un OMR può essere in completo distaccamento durante la durata del suo servizio. È reintegrato al suo grado al rientro nell’Ordine alla fine del suo servizio. 6.2 Durante la sua presenza, il Prefetto dei Vidami serve unicamente la Chiesa Aristotelica. Non può avere nessun altro impegno di fedeltà. 6.3 Anche in caso di imperiosa necessità, l’Ordine non può reclamare il rientro del suo membro. Il suo completo distaccamento può essere un freno alla partecipazione della vita interna dell'Ordine. 6.4 In quanto membro di un OMR, il giuramento del Prefetto dei Vidami può essere in contraddizione con il suo servizio. Saranno le regole della Guardia Episcopale e del Diritto Canonico ad avere la precedenza durante il periodo del suo servizio. Il Prefetto dei Vidami non è autorizzato a mantenere i suoi colori e l’appartenenza al suo Ordine: egli è al servizio diretto di Roma.
Del Prefetto Aggiunto: 7.1 Il Prefetto dei Vidami dovrà nominare un Prefetto Aggiunto atto ad assisterlo e a sostituirlo durante le sue assenze od obblighi. 7.2 Il Prefetto Aggiunto è sottomesso alle stesse regole di reclutamento del Prefetto dei Vidami, con l'eccezionalità della sua accettazione, che sarà sancita da un voto positivo dell’Alto Consiglio e l’accordo congiunto del Cardinale Conestabile di Roma. Lo stesso vale per il rinnovo o la revoca della sua carica. 7.3 Il Prefetto Aggiunto gode degli stessi poteri del Prefetto del Prefetto dei Vidami, con la notevole differenza che le sue decisioni potranno essere invalidate dal Prefetto dei Vidami. 7.4 Il Prefetto Aggiunto avrà accesso all’Alto Consiglio delle Sante Armate. 7.5 Il Prefetto Aggiunto può esercitare congiuntamente la carica di Vidame, di Capitano della Guardia Pontificia Romana o di Capitano di una Guardia Episcopale provinciale. 7.6 Il Prefetto Aggiunto non ha una corona propria ma porterà sulle sue armi la blasonatura delle Sante Armate sopra tutte le altre. 7.7 Il Prefetto novizio non potrà avere ufficialmente un Prefetto Aggiunto, ma potrà designare un aiuto di campo che non avrà prerogative particolari. | |
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